Condomini: amministratori anche senza incarico

Per amministrare un condominio non occorre necessariamente un incarico formale. Ove, infatti, manchi la delibera assembleare di nomina dell’amministratore (e, quindi, anche l’annotazione delle generalità del medesimo nello speciale registro di cui all’art. 1130, comma 1, n. 7, c.c.) — informa Italia Oggi — lo stesso può considerarsi in carica per tacito rinnovo del mandato, ove risulti un comportamento concludente da parte dei condomini, che lo abbiano considerato tale a tutti gli effetti, rivolgendosi abitualmente al medesimo in detta veste e senza mai metterne in discussione i poteri di gestione e la rappresentanza del condominio. Questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2242 della seconda sezione civile della Cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 4 febbraio 2016. La decisione in questione arriva tra l’altro proprio nel momento in cui più ferve il dibattito sulla durata del mandato dell’amministratore condominiale a seguito della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio e potrebbe aggiungere ulteriori elementi di riflessione. L’approfondimento completo su ItaliaOggi Sette.

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